LEGGI

Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanit� pubblica internazionale dell'Organizzazione 

mondiale della sanit� del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei 

regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione 

mondiale della sanit� dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 � stata valutata 

come �pandemia� in considerazione dei livelli di diffusivit� e gravit� raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali � stato dichiarato e 

prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante �Adozione dei criteri relativi alle

attivit� di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale � stata costituita presso il 

Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto 

del Ministro della salute 30 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante �Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l�estensione dell�ambito 

applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening�; 

VISTO, in particolare, l�articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che 

prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per 

l�omogenea definizione delle modalit� organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione 

verde COVID-19;

VISTO, il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle 

attivit� culturali, sportive e ricreative, nonch� per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e 

in materia di protezione dei dati personali

CONSIDERATO che l�estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del 

settore pubblico incrementa l�efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gi� 

adottate dalle amministrazioni pubbliche; 

RITENUTO necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per 

l�applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte 

dei lavoratori previsto all�articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA l�intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all�articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute

Decreta

1. Ai sensi dell�articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le 

linee guida di cui all�Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, li

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro della salute

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

PER L�APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E 

DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL 

PERSONALE 

Premessa

L�articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso 

l�introduzione dell�articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche 

amministrazioni di cui all�articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi 

incluso il personale delle amministrazioni di cui all�articolo 3, al personale delle Autorit� 

amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societ� e la borsa e la 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d�Italia, nonch� degli enti pubblici 

economici e degli organi di rilievo costituzionale, l�obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto 

decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo � escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli 

obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il 

Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovr� 

immediatamente porre in essere tutte le misure gi� previste per tali circostanze, a partire dagli

obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente gi� acquisita � a prescindere 

dall�evento che l�ha generata � anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l�accesso 

o la permanenza nei luoghi di lavoro. 

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente � ancorch� munito di green pass, il rispetto 

di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad 

esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

1.1 Contenuto dell�obbligo

Al di fuori dell�esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l�accesso 

del lavoratore presso il luogo di lavoro non � dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a 

meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perch� ci si � 

sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perch� si � risultati negativi al tampone o perch� il 

soggetto � guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o 

digitale. Peraltro, il possesso del green pass non �, a legislazione vigente, oggetto di

autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura � preordinata, non sono 

consentite deroghe a tale obbligo. 

Pertanto, non � consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare 

i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. 

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere 

soddisfatte al momento dell�accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della 

predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato 

e non pu� in alcun modo essere adibito a modalit� di lavoro agile. 

� pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere 

dalle modalit� di controllo adottate dalla propria amministrazione. 

Tale obbligo, peraltro, � esteso anche ad ogni soggetto � che non sia un semplice utente dei 

servizi resi dall�amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attivit� 

diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall�amministrazione. 

Pertanto, per accedere all�amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica 

amministrazione, qualunque altro soggetto dovr� essere munito di �green pass� � ivi inclusi i 

visitatori e le autorit� politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attivit� propria o per conto del proprio datore 

di lavoro. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all�obbligo di green pass

anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il 

personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle 

infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di 

generi di consumo (caff� e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attivit� 

straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonch� i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, 

come pure i corrieri che recapitano posta d�ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero 

farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green 

pass ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del green pass potr� avvenire anche manualmente attraverso 

l�utilizzo dell�app �VerificaC19�, gi� disponibile negli store, ovvero attraverso l�integrazione dei 

sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, 

(badge).

In sintesi, l�unica categoria di soggetti esclusa dall�obbligo di esibire il green pass per 

accedere agli uffici pubblici � quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio 

pubblico per l�erogazione del servizio che l�amministrazione � tenuta a prestare. I visitatori che 

dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un 

incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su 

richiesta. 

Nelle more del rilascio e dell�eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 

da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei 

documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, 

dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera 

scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell�art 9 

del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell�ultimo periodo del comma 10 del 

medesimo articolo. 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

In relazione ai servizi forniti a favore dell�utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le 

misure di contenimento stabilite dalle competenti autorit� sanitarie e dagli eventuali protocolli 

d�intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ci� al fine di evitare che la circostanza che agli 

uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di 

contagio. 

1.2 Modalit� e soggetti preposti al controllo

L�articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il 

soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna 

amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o pi� sedi decentrati, il 

dirigente apicale pu� delegare la predetta funzione � con atto scritto - a specifico personale, 

preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti. 

Nell�esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo pu� 

identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le 

modalit� attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare 

materialmente le attivit� di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). 

L�accertamento pu� essere svolto all�accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o 

senza l�ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieter� al lavoratore senza 

green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l�accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all�ufficio competente il nominativo del 

personale al quale non � stato consentito l�accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all�ingresso e si accerti, 

successivamente, che l�ingresso al luogo di lavoro � avvenuto senza il possesso della certificazione 

verde Covid-19, il personale dovr� essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi 

dell�articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sar� considerato assente 

ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche 

le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata 

certificazione. 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le 

conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale. 

Laddove l�accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all�atto 

dell�accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o 

soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di 

dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green 

pass del proprio personale (ad esempio attraverso l�app VerificaC19) in misura percentuale non 

inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a 

campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il 

personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 � effettuato con le modalit� 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi 

dell�articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, cos� come modificato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni. 

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all�ingresso, rimane in facolt� del datore di 

lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non � comunque consentita 

la raccolta dei dati dell�intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari 

all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., 

e 9-septies, commi 6 e ss.

Qualora all�atto delle modalit� di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere 

in possesso della certificazione verde Covid-19: 

a) in caso di accertamento svolto all�accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o 

senza l�ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieter� al lavoratore senza 

green pass valido l�accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all�ufficio competente il nominativo del 

personale al quale non � stato consentito l�accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

esibizione della certificazione verde, � considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di 

assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l�eventualit� di una mancata identificazione del

soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad 

esempio l�ufficio del personale o altra unit� preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in 

servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo 

tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e 

provvedono a comunicare all�interessato, anche con semplice mail, l�assenza ingiustificata rilevata, 

per poi procedere all�applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l�accertamento sia svolto dopo l�accesso alla sede, a tappeto o a campione: il 

dirigente che ha svolto l�accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di 

appartenenza, dovr� intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo 

accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai

competenti uffici l�inizio dell�assenza ingiustificata che perdurer� fino alla esibizione della 

certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non 

lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l�accesso nella sede di lavoro senza 

certificazione, il dirigente competente sar� tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui 

all�articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sar� irrogata dal Prefetto competente 

per territorio). 

Non � consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini 

diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile 

in presenza, ferma rimanendo la possibilit�, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire 

degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione 

(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale�). 

Come previsto dall�articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta 

da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire 

l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al 

comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso 

necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l�obbligo di effettuare i controlli all�accesso o 

quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non �, a legislazione 

vigente, oggetto di autocertificazione. 

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio 

essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potr� attivare, in via 

d�urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalit�. Ai medesimi fini pu� essere adottata ogni 

misura di riorganizzazione interna, quale mobilit� tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare 

l'eventuale impossibilit� di poter impiegare personale sprovvisto di green pass

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sar� effettuato mediante lettura 

del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale 

personale � previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente 

dell�amministrazione di appartenenza � non potr� essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo 

che il Medico competente � ove autorizzato dal dipendente - pu� informare il personale deputato ai

controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato 

articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all�accesso venga accertata la mancanza del green pass da 

parte di un soggetto di cui all�articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

(soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivit� lavorativa o di formazione o di 

volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l�allontanamento immediato, 

dovr� essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli 

adempimenti di competenza. 

Analoga procedura dovr� essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del 

green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato 

svolga la propria attivit� nell�interesse e sotto la direzione e il controllo dell�utilizzatore, l�assenza 

dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovr� comunque essere 

segnalata immediatamente all�Agenzia di somministrazione. 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

1.3 Modalit� di applicazione 

Le conseguenze di cui all�art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei 

seguenti casi: 

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all�accertamento del mancato possesso da parte del 

lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, 

il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all�ufficio competente il nominativo 

del personale al quale non � stato consentito l�accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato 

servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, � considerato assenza ingiustificata. Resta 

fermo che ciascuna amministrazione proceder� all�applicazione della misura nelle forme e 

attraverso l�adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo 

caso, il dirigente � o il personale da questo delegato - che ha proceduto all�accertamento, dopo aver 

intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di 

lavoro, comunica agli uffici competenti l�assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le 

conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la 

violazione di cui all�articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto 

competente per territorio per l�irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall�articolo 4, 

comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. 

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilit� 

penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo 

della certificazione altrui. 

1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la 

retribuzione n� altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi 

componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, 

accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la 

corrispondente perdita di anzianit� di servizio. 

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni 

dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all�accesso. Tuttavia, quando le esigenze 

organizzative non consentano di svolgere tale modalit� di verifica, sono comunque tenute a svolgere 

controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui � previsto 

l�accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l�attivazione di pi� di una delle 

modalit� indicate e ci� al fine di poter sopperire all�eventuale possibile malfunzionamento di uno 

dei sistemi.

Qualora l�amministrazione non abbia terminato l�eventuale aggiornamento/adeguamento dei 

software relativi ai controlli automatici all�accesso e al fine di prevenire il verificarsi di 

assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, � in ogni caso possibile, per assicurare 

comunque l�effettivit� del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all�accesso 

attraverso l�applicazione denominata �VerificaC19� gi� disponibile gratuitamente sugli store.

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell�ambito della 

propria autonomia organizzativa, � auspicabile che vengano utilizzate modalit� di accertamento che 

non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni 

con un numero pi� elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in 

materia di protezione dei dati personali. 

Di seguito si indicano le specifiche funzionalit�, che saranno compiutamente definite 

nell�emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell�articolo 9, 

comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei green pass, che verranno gradualmente rese 

disponibili: 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

- per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development 

Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di

integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell�amministrazione, nei sistemi di 

controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalit� di verifica della 

Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; rimane fermo in ogni caso il 

divieto di memorizzare o utilizzare per finalit� ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei 

QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

- per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in 

modalit� asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle 

finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma 

nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sar� resa 

disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA. 

- per tutte le amministrazioni con pi� di 50 dipendenti, con priorit� per quelle che non 

utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale 

INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del 

green pass con riferimento all�elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all�Istituto al 

momento della richiesta;

- per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di 

gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in pi� sedi fisiche, una 

interoperabilit� applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e 

accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a 

campione o comunque per le amministrazioni pi� piccole, anche come soluzione alternativa nel 

caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta 

del lavoratore, l�applicazione denominata �VerificaC19� gi� disponibile gratuitamente sulle 

principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

1.6 Possibili misure in materia flessibilit� degli orari di ingresso e di uscita

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

L�entrata in vigore dell�obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di 

servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle 

modalit� ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. 

Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, cos� come si � sviluppato nel 

corso della pandemia, � destinato a finire il 15 ottobre 2021. 

A decorrere dalla predetta data si verificher�, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale 

delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il 

decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo 

da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in 

presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni 

caso, all�erogazione dei servizi agli utenti. 

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo 

di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, dovr� provvedere ad 

ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al 

fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l�inizio dell�attivit� lavorativa in un 

ampio arco temporale. 

In questa prospettiva, e nell�ottica di agevolare gli spostamenti casa � lavoro del personale 

dipendente, anche con modalit� sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche 

amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno 

elaborare i piani degli spostamenti casa � lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle 

disposizioni relative all�ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra 

richiamate.

I Comuni, tramite i propri mobility manager d�area di cui al predetto decreto interministeriale, 

dovranno svolgere un�azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali, 

non solo per le finalit� dettate dall�articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma 

anche per la verifica complessiva e coordinata dell�implementazione dei PSCL e l�identificazione e 

la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell�offerta di mobilit� sul territorio di 

riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica 

dell�implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto 

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad 

adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilit� delle 

pubbliche amministrazioni.

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